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L’accomodamento ragionevole è stato introdotto con l’art. 2, comma 4, della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 e nello specifico si riferisce a: “modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Nel 2015 la Legge 68/99, è stata modificata introducendo un Decreto Legislativo (151/2015), che prevede l’accomodamento ragionevole come misura per colmare l’assenza di azioni dedicate all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Attraverso un accomodamento ragionevole si rende pertanto possibile ad un lavoratore con disabilità, qualificato per una determinata posizione lavorativa, di neutralizzare lo svantaggio derivante dal suo stato di salute, dandogli l’opportunità di candidarsi al posto di lavoro e di svolgere l’attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori dipendenti.

Naturalmente ogni intervento dovrà essere personalizzato in base al contesto e alle esigenze del lavoratore. Ecco di seguito alcuni esempi:

  • Adeguamento della postazione di lavoro con accorgimenti utili e funzionali alla richiesta, introducendo nuove tecnologie;
  • Superamento delle barriere architettoniche in ottemperanza con la normativa vigente;
  • Adozione di modalità lavorative alternative, come il lavoro agile o lo smart working.
  • Ripartizione diversa delle mansioni;
  • Adeguamento dell’orario di lavoro.

L’accomodamento ragionevole diventa, dunque, una “finalità” alla quale destinare le misure di sostegno economico del Fondo, erogando i seguenti contributi:

  • Agli enti che svolgono un’attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità;
  • Per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’approntamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche.

Per i datori di lavoro sarebbe consigliabile istituire una figura professionale che sia responsabile dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Tale figura, chiamata Disability Manager o Diversity Manager,  aiuterebbe a favorire l’inserimento lavorativo nel contesto ambientale, ad esempio organizzando corsi di formazione per il personale dipendente, e ad affiancare il lavoratore con disabilità, anche in tema di sicurezza e prevenzione.

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