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L’invalidità civile è una condizione riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano ed è un requisito per accedere a determinate prestazioni economiche e sociosanitarie da parte dello Stato, nonché al servizio del collocamento mirato.

Dal 01 gennaio 2010 la domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica che ne attesta la natura, deve essere presentata esclusivamente per via telematica. La stessa procedura vale anche per la richiesta della L.104/92

Primo passo: rivolgersi al medico curante

Il cittadino deve in prima istanza rivolgersi al proprio medico curante (medico certificatore), assicurandosi che sia abilitato dall’INPS alla compilazione on line del certificato medico, per ottenere il certificato introduttivo con il quale il medico attesta la natura dell’invalidità.

Sul sito internet dell’INPS si può trovare l’elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del Pin. Dopo la compilazione on line il medico stampa la ricevuta di trasmissione telematica del certificato e lo consegna all’utente. Il certificato, che deve essere conservato ed esibito al momento della visita della commissione ASL, ha un numero identificativo che il cittadino dovrà poi riportare nella domanda.

Dal momento del rilascio del certificato l’utente ha 30 giorni di tempo per richiedere la visita: trascorsi i 30 giorni il certificato scade e occorre presentare di nuovo la richiesta al medico curante.

Secondo passo: la visita medica

Il giorno della visita l’utente si dovrà presentare davanti ad una commissione medica dell’Asl di riferimento (integrata da un medico dell’INPS). La commissione redigerà al termine della visita un verbale elettronico e, per conferirgli validità e concludere dunque la procedura, dovrà approvarlo all’unanimità.

Se il parere della commissione non sarà unanime l’INPS sospenderà momentaneamente la procedura e acquisirà la documentazione per farla esaminare dal Responsabile del proprio Centro Medico Legale. Il funzionario potrà dare validità al verbale entro 10 giorni, oppure procederà a una nuova visita nei successivi 20 giorni.

 

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