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La Legge 68/99

L’articolo 1 della Legge 68 del 1999 recita: “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Dal 1999 ad oggi, questa legge ha visto diverse modifiche, tutte volte a incrementare gli strumenti di tutela per i lavoratori con disabilità e per le fasce deboli.

Ma cominciamo dal principio: quali sono le persone che rientrano nelle categorie protette, per le quali vige l’obbligo di assunzione da parte delle aziende?

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
  • persone invalide del lavoro con un grado di menomazione superiore al 33%
  • persone non vedenti e/o sordomute
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o invalidi per servizio
  • art. 18 – vedove, orfani, profughi, etc

In cosa consiste nello specifico l’obbligo di assunzione da parte delle aziende?

Proprio l’art. 1 della Legge 68/99 introduce il termine quota di riserva, per indicare

quante persone con disabilità ogni azienda deve avere in forza nel proprio organco. La quota di riserva viene calcolata nelle aziende con più di 15 dipendenti nella seguente misura:

  • un lavoratore per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti (obbligo da assolvere solo in caso di nuove assunzioni)
  • due lavoratori nelle aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti
  • 7% dei lavoratori occupati nel caso di imprese con più di 50 dipendenti

Oltre all’obbligo di assumere persone con disabilità, vige anche l’obbligo – per le aziende da 51 a 150 dipendenti – di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette non disabili (Art. 18 Legge 68/99) nella misura dell’1% dei lavoratori occupati.

Le categorie protette non disabili, quindi riferite all’Art. 18 della Legge 68/99, sono vedove, orfani (del lavoro, per servizio, di guerra) e profughi.

La Legge 104/92

La legge 104 del 1992 definisce e regola le questioni legate all’integrazione sociale, all’assistenza e ai diritti delle persone con disabilità.

La disabilità, secondo quanto previsto ed espressamente enunciato dalla Legge 104, ha livelli di gravità differenti e tutti i significativi benefici riconosciuti ai portatori di handicap e/o a i congiunti conviventi che prestino loro assistenza presuppongono la condizione di “portatore di handicap in situazione di gravità” (art.3, comma 3, L.104/1992).

Per ottenere il riconoscimento dell’handicap e poter così avere i benefici e le tutele previste dalla Legge 104/92, è necessario presentare domanda all’INPS corredata dalla dichiarazione/certificato rilasciato dal proprio medico/ASL.

Nel verbale deve essere espressamente scritto “Persona con handicap con connotazione di gravità art. 3 comma 3, Legge 104/92 – benefici fiscali ed agevolazioni”.

Qualora venisse riportato “Persona con handicap (art. 3 comma 3, Legge 104/92) non è possibile accedere ai benefici fiscali e alle agevolazioni ad essa connessi, proprio perché non è stata riconosciuta la connotazione di gravità.

 

 

 

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