Ormai tutti conoscono la Legge 104/92, forse più per l’utilizzo improprio che se ne fa prima ancora del suo contenuto. E’ chiaro a tutti che non si può utilizzare un permesso 104 per fini personali, quando si dovrebbe invece assistere la persona titolare del diritto. Quando, però, è la persona con disabilità che utilizza i permessi per sé stessa, come deve comportarsi? Può utilizzare i permessi, ad esempio, per un viaggio?
In Jobmetoo, anche se ci occupiamo principalmente di lavoro, riceviamo quotidianamente tante domande sulla disabilità, e per tale quesito in particolare, abbiamo chiesto lumi al servizio Superabile dell’INAIL che ci ha risposto in modo semplice ed esaustivo. Riportiamo integralmente la loro risposta:
All’art.33 comma 6 della legge 104/92 si legge che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3[…]” (ndr) due ore al giorno oppure tre giorni al mese.
La Legge 104/92 nasce per promuovere e tutelare la piena integrazione della persona con disabilità nella società e nel mondo del lavoro, attraverso l’adozione di misure necessarie che, passano anche per il diritto alla assistenza e al riposo della persona con disabilità.
Qualunque sia la lettura che si voglia dare della normativa, quello che è certo è che, da nessuna parte della legge, si evince che, nei casi di permesso, il lavoratore con disabilità o il familiare che lo assistono debbano svolgere compiti prestabiliti in orari prestabiliti.
A titolo esemplificativo si precisa che l’utilizzo dei permessi non è vincolato necessariamente allo svolgimento di visite mediche o altri interventi di cura.
Certamente, nel caso dell’assistenza al familiare con grave disabilità, la fruizione dei giorni di permesso per le vacanze del lavoratore che assiste, configurerebbe un utilizzo improprio dei permessi stessi.
Nel caso del lavoratore con grave disabilità, i permessi lavorativi hanno lo scopo di rendere compatibile il lavoro con la gravità dell’handicap ed agevolare il mantenimento del posto di lavoro che spesso viene abbandonato proprio per mancanza di flessibilità nell’organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro pesanti talvolta fortemente aggravate dalla difficoltà a raggiungere il posto di lavoro.
Pertanto, a nostro avviso i permessi per il lavoratore con disabilità rispondono alla duplice funzione di facilitare l’esercizio del diritto al lavoro ma anche la più ampia possibilità di integrazione sociale della persona con disabilità.
Per queste ragioni non ci sembra di ravvisare una contraddizione tra la necessità di riposo del lavoratore con disabilità e la possibilità di poter partire per un viaggio.
Per chi avesse quesiti da porre, con risposta privata, con gli esperti di Superabile, può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica superabile@inail.it . Inoltre può seguire Superabile su Facebook, Twitter, YouTube.