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I datori di lavoro che assumono persone con disabilità hanno diritto a bonus contributivi fino a 5 anni.
Anche per il 2021 sono previsti bonus fiscali per l’assunzione di lavoratori con disabilità. L’incentivo economico risale al 2015 quando fu introdotto per la prima volta dalla legge n. 151 del 2015, meglio conosciuta come “Jobs Act”.
Il bonus è concesso al datore di lavoro che assume a tempo determinato o indeterminato un lavoratore appartenente alle “categorie protette”.

Il bonus per assunzione disabili

Il datore di lavoro che assume un lavoratore appartenente alle categorie protette potrà beneficiare del bonus economico in fase di elaborazione della busta paga; l’incentivo infatti è previsto sulla retribuzione mensile. L’INPS riconoscerà il relativo rimborso spettante per un determinato numero di mesi calcolati in base al tipo di disabilità ed alla percentuale.
Di seguito riportiamo i requisiti che dovranno possedere i lavoratori affinché il datore di lavoro possa accedere al bonus:

  1. Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
  2. Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
  3. Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In quest’ultimo caso il beneficio viene riconosciuto per un massimo di 5 anni se l’assunzione avviene a tempo indeterminato, e per tutta la durata del contratto se la stipula viene effettuata per un rapporto di lavoro a termine. L’incentivo inoltre può essere riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro non potrà invece godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate (Art.18 L.68/99).

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
L’incentivo spetta anche per le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:

  • Rapporti di lavoro subordinato instaurati tramite vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • Rapporti di lavoro a domicilio (la prestazione di lavoro viene svolta presso il domicilio del lavoratore);
  • Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia per missioni di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato.

In questo caso i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono in capo all’utilizzatore. L’agevolazione non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore. Questo perché l’indennità di disponibilità che percepisce il lavoratore non deve essere intesa come retribuzione dato che non corrisponde a prestazione lavorativa.
Solo l’avvio di una nuova somministrazione, dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino alla sua scadenza.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Gli incentivi sono subordinati:

  • Rispetto ai seguenti obblighi:
    • all’adempimento degli obblighi contributivi
    • all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro
    • al rispetto degli altri obblighi di legge
    • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
  • Alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi
  • Alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione
  • Alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno
  • Al coordinamento con altri incentivi

Come richiedere il bonus

Il datore di lavoro dovrà fare apposita richiesta all’INPS e, una volta riconosciuta l’agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile.
L’incentivo per assunzione di persone con disabilità non è riconosciuto a tutti indistintamente. Saranno soddisfatti i datori di lavoro che presenteranno per primi le domande, quindi secondo ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2021 ed in base al rispetto delle condizioni di cui sopra.
Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • I dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta, o potrebbe intervenire, l’assunzione oppure la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine
  • La tipologia di disabilità
  • La tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata
  • L’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità

La richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso, con data di decorrenza dall’1 gennaio 2016, che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.
La domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS, in modalità online, compilando il modello “DiResCo” Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente.
L’ente quindi verificherà la correttezza dei dati inseriti e, entro una settimana, darà al datore di lavoro il via libera all’assunzione. In caso contrario verrà negato il via libera.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la circolare Inps n. 99 del 13 giugno 2016

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